La riforma del Terzo Settore ha introdotto importanti disposizioni relative agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, superando il modello in precedenza stabilito in via esclusiva per le Onlus.
È stata stabilita l'opportunità per gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, quando svolgono attività di interesse generale, come già previsto nel regime Onlus, di accedere alla riforma del Terzo Settore in modo parziale. Per farlo, devono costituire un separato ramo di attività, adottare un regolamento conforme al Codice del Terzo Settore o al Decreto sull’Impresa Sociale, assegnare un patrimonio specifico per le attività di interesse generale e mantenere una contabilità distinta.
A differenza di altre tipologie di enti non lucrativi, per gli Enti Religiosi non è prevista una disciplina specifica a causa della loro conformazione normativa confessionale. Questo pone in primo piano il ruolo complesso dell'interprete e dell'operatore giuridico che devono adattare le norme intricate del Codice Terzo Settore alle peculiarità e requisiti degli Enti Religiosi, in particolare quelli ecclesiastici, che rappresentano sfere di autonomia protette dalla Costituzione (articoli 7, 8, 19 e 20).
L'applicazione della riforma del Terzo Settore agli Enti Religiosi ha attirato notevole interesse sia per le dimensioni sociali coinvolte sia per la complessità del loro regime giuridico, stimolando un'ampia discussione in ambito dottrinale e fiscale. E l’attenzione oggi è ancora più avvertita in seguito all’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore.
Un’attenta disamina di tutti gli aspetti sopra prospettati, ci porta a riflettere, ed attenzionare, la principale peculiarità dei “rami ETS” e dei “rami/IS” degli Enti Religiosi legata al loro assoggettamento sia alle norme proprie della rispettiva Confessione, sia alla disciplina contenuta nel CTS o nel D. Lgs. n. 112/2017, che si tratti di un “ramo ETS” o “ramo IS”.
Il partecipante troverà nell’area riservata la registrazione del webinar e il materiale didattico utilizzato, entro 5 giorni dal termine del corso.
Sarà possibile scaricarlo accedendo dall’area riservata entro entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della delibera di accreditamento dall’Ordine competente.